Atti generali
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Sanzioni e responsabilità del personale non dirigente
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 68, n. 2, ultimo comma del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, (pubblicato in G.U. 31 ottobre 2009, n. 254 – Suppl. ordinario n. 197), si pubblica qui di seguito il Codice disciplinare applicabile a tutto il personale, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutte le Amministrazioni del comparto indicate all’art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell’11 giugno 2007.
Si pubblica, inoltre, il Capo V Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, del D. Lgs. 150/2009.
La pubblicazione del Codice disciplinare nel sito dell’amministrazione equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
Allegati

