Attività e procedimenti
Il testo normativo in materia di trasparenza delle Pubbliche amministrazioni, specifica, fin dall'articolo 3, un vero e proprio "diritto alla conoscibilità" di documenti, informazioni e dati che siano oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Tale diritto alla conoscibilità implica, non solo l’aspetto informativo e la gratuita fruizione, ma anche l’utilizzo e il riutilizzo dei dati, dei documenti e delle informazioni pubblicate.
Le previsioni di cui all’art. 35, D. Lgs. 33/2013, in particolare, rispondono all’obiettivo di una maggiore semplificazione nei rapporti tra le amministrazioni e i cittadini e sono, essenzialmente, ricognitive di una pluralità di oneri di pubblicità di cui ai procedimenti amministrativi ex legge 241/1990, D. Lgs. 82/2005, nonché previsti dalla stessa legge "anticorruzione" 190/2012.
Al comma 1, sono individuate, in particolare, le informazioni necessarie per ogni tipo di procedimento, con le ulteriori specificazioni previste al comma 3.
Con il D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231 Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi, venivano individuate le attività culturali del MIBAC aventi durata superiore a novanta giorni. Successivamente con il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271, veniva emanato il Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata non superiore a novanta giorni.