Avviso pubblico per la realizzazione di un’infrastruttura tecnologica idonea a rendere ....
In esecuzione delle determina n. 121 del 23 maggio 2023, con il presente avviso questa Amministrazione ....
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Il recente decreto legislativo 97/2016 di “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.132/2016 ed in vigore dal 23 giugno 2016 introduce modifiche in tema obblighi di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, forniture e servizi.
In tema di appalti, e quindi anche con riferimento al nuovo codice declinato nel decreto legislativo 50/2016, il legislatore ha dato rinnovato vigore al tema della trasparenza come strumento atto a prevenire a comportamenti arbitrari e, più in generale, quale mezzo idoneo ad arginare il fenomeno corruttivo. Si ispirano a queste esigenze gli obblighi sanciti all’articolo 29 del nuovo codice, ma anche altre norme che condividono il fine della trasparenza intesa come conoscibilità, condivisione, comprensibilità.
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