Contrattazione integrativa

DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 55, c. 4, DLgs n. 150/2009
articolo 21 comma 2

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. 

La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono.
Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o comunque fino all’entrata in vigore del C.C.N.L. quadriennale successivo. La contrattazione collettiva integrativa è disciplinata dagli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. di comparto Funzioni Centrali 2016/2018; tra le materie assume rilievo centrale la definizione dei criteri finalizzati all’attribuzione del trattamento economico accessorio destinato al personale, nonché a sostenere le iniziative volte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi.
La delegazione trattante di parte pubblica è costituita dal Direttore o da un suo delegato ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto dagli ordinamenti. La delegazione sindacale è composta dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del C.C.N.L. di comparto.
 

 

Accordi Locali anno 2023

Contenuto inserito il 29-10-2019 aggiornato al 18-09-2023
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