Dotazione organica
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
La dotazione organica fa parte dei documenti di programmazione delle risorse umane, anche se non vi è alcuna norma che ne dia una definizione compiuta. In termini astratti per dotazione organica si può comunque intendere il complesso delle risorse umane suddivise per categoria e profilo professionale necessarie allo svolgimento dell’attività dell’ente per il conseguimento degli obiettivi e le finalità istituzionali delle amministrazioni.
Le disposizioni principali che trattano in via incidentale della dotazione organica sono al momento l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che:
1) la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione di accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell’Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici, razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica e realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;
2) la ridefinizione della dotazione organica deve aver luogo almeno con cadenza triennale;
3) le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall’organo di vertice dell’amministrazione.
- Prospetto Dotazione Organica anno 2020
Ripartizione delle dotazioni organiche delle Gallerie degli Uffizi - Novembre 20