La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni sul segreto di Stato, d'ufficio e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
Le disposizioni sulla trasparenza contribuiscono a definire il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche anche ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Pubblicità, conoscibilità e conseguente fruizione dei documenti e delle informazioni sono quindi gli strumenti che permettono la soddisfazione del principio di trasparenza. Questo processo rende maggiormente attivo non solo il ruolo della PA, ma anche quello dell'utente che diventa protagonista nel ricercare le informazioni che ritiene più utili, esercitando il potere/diritto di richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi.
Il 23 giugno 2016, è entrato in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 8-6-2016), che ha introdotto rilevanti modifiche in tema di obblighi di pubblicazione per le finalità di trasparenza e in tema di diritto di accesso civico. In base all’art. 42 delle disposizioni transitorie, le pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi alle novità introdotte ed assicurare l’effettivo esercizio del diritto di accesso civico, così come modificato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore decreto.
I dati personali pubblicati in questa area per le finalità di trasparenza sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla norme vigenti sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D. Lgs. 36/2006) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Non è consentito utilizzare per fini di Marketing o di propaganda elettorale o comunque per ragioni non pertinenti alla trasparenza i recapiti, i numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica del personale delle Gallerie degli Uffizi e dei titolari di incarichi politici o di esercizio di poteri di indirizzo politico, pubblicati in applicazione del D. Lgs. 33/2013.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di segnalare all'Autorità Garante per la privacy i casi di utilizzo non corretto dei dati pubblicati per ragioni di trasparenza.
Principali riferimenti normativi in materia di Procedimento Amministrativo e di Trasparenza
Il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato dal Governo in attuazione di una delega contenuta nella legge n. 190/2012, ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti.
Il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, modifica in parte la legge 190/2012 “Anticorruzione” e numerosi articoli del cd “Decreto Trasparenza”, D. Lgs. 33/2013, il cui titolo viene modificato in Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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