Indicatore di tempestività dei pagamenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 33

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. 

L'indice di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento dalla  data di scadenza stabilita  di norma  in 30 giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti. L’obbligo per le PA di pubblicare tale indice è stato introdotto dal D. Lgs. 33/2013, relativo al riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, i cui termini sono stati successivamente modificati dal D. L. 24 aprile 2014 , n. 66.

Tale indicatore è utile ai fini del monitoraggio dei tempi medi di pagamento da parte delle PA. In proposito, il citato D. L. 66/2014 ha rafforzato l’impianto sanzionatorio collegato ai ritardi di pagamento già previsto dal D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012 di recepimento della direttiva Late Payment (Direttiva sui ritardi di pagamento, 2011/7/UE). In particolare, l'art. 41 del D. L. 66/2014 ha previsto il blocco delle assunzioni per le PA che registrino tempi medi di pagamento superiori a quelli previsti dalla direttiva Late Payment.

Il suddetto decreto legge  prevede nuove modalità e tempi di calcolo dell’indicatore: la somma dei giorni effettivi di pagamento per ciascuna fattura ricevuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale - ossia quelli intercorsi tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento compresi i festivi - deve essere moltiplicata per l’importo complessivo dovuto (inclusi oneri, imposte, tasse e dazi). Tale valore deve poi essere rapportato agli importi effettivamente pagati dalla PA nel periodo di riferimento.
Il valore dell’indice rappresenta, se positivo, la media dei giorni di ritardo rispetto alla scadenza dei pagamenti, se negativo la media dei giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei pagamenti.

L'indice annuale è pubblicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, inoltre, a partire dal 2015  è stato previsto anche  un indice  trimestrale da pubblicare entro il trentesimo giorno della conclusione del trimestre a cui si riferisce.

Anno 2023

Anno 2022

Anno 2021

 

Anno 2020

Anno 2019
 


 

Anno 2018 


 

 

 

 

 

Anno 2017

 

 

Contenuto inserito il 11-05-2018 aggiornato al 06-07-2023
Recapiti e contatti
Piazzale degli Uffizi, 6 - 50122 Firenze (FI)
PEC ga-uff@pec.cultura.gov.it
Centralino +39 055 23885
C. F. 94251640481
Linee guida di design per i servizi web della PA